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Bilancio SA8000 del Mollificio F.lli Ballotta - Lavoro infantile -
Edizione Agosto 2006
I principi e le regole
Crediamo che un elemento che caratterizza il grado di civiltà di una società sia il rispetto dei bambini. Purtroppo invece sono diversi gli ambiti dai quali giungono segnali di un mondo organizzato dagli adulti per gli adulti, e spesso è la logica assoluta del profitto alla base di quei comportamenti che violano i diritti dei bambini. Il nostro impegno a favore della tutela dei diritti dei bambini si concretizza nel non impiegare lavoro infantile ed in periodiche elargizioni a favore di O.N.G. (Unicef, Telefono Azzurro). Nel rispetto dei principi sanciti in diversi documenti emanati dall'I.L.O. , nella nostra azienda non utilizziamo e, per quanto ci è possibile, evitiamo che venga utilizzato dalle aziende con le quali collaboriamo, il lavoro di bambini di età inferiore ai 16 anni. La difficoltà di reperimento di manodopera potrebbe far sì che si renda necessario assumere in Azienda giovani lavoratori di età compresa tra i 16 e 18 anni. In questa ipotesi il nostro impegno è prima di tutto quello di adibire i giovani a mansioni che non ostacolino in alcun modo il loro sviluppo fisico e mentale. Attraverso i contratti di apprendistato (sia di istruzione che di formazione), ci impegnamo ad impartire ai giovani apprendisti l'insegnamento necessario affinché essi possano conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, utilizzandone l'opera. Il fatto di assumere un giovane con la qualifica di "apprendista" non comporta di per sé l'instaurazione di un rapporto di apprendistato; infatti è elemento fondamentale la mansione che viene attribuita al ragazzo: essa non deve essere né troppo elementare, tale da non consentire un insegnamento finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, né deve presumere una capacità tecnica o una maturità professionale già elevata. Per questo motivo, oltre ad assicurare che l'assunzione avvenga in conformità alla legislazione vigente, anche avvalendosi della consulenza di una Associazione di Categoria Imprenditoriale, sono state definite responsabilità specifiche in Azienda per individuare le mansioni idonee, coordinarsi con gli Enti preposti alla formazione professionale, comunicare regolarmente con la famiglia dell'apprendista. Lo svolgimento delle attività pianificate assicura che non vengano stipulati contratti di "falso apprendistato" orientati ad un risparmio economico per l'Azienda piuttosto che ad un inserimento del giovane in ambito lavorativo.
La forma contrattuale utilizzata in alcuni casi in Azienda nell'ambito del rapporto con i giovani lavoratori d'età compresa tra i 16 e 32 anni, è stata quella dei contratti di formazione lavoro, non per motivi di flessibilità della durata del rapporto o di risparmio contributivo, ma perché si è ritenuto che tale modalità potesse realmente "guidare" il giovane durante l'inserimento nell'ambito aziendale. Negli ultimi anni l'Azienda non ha utilizzato i nuovi "contratti d'inserimento", essendoci stata solo una nuova assunzione di un giovane, con precedenti esperienze di lavoro.
La situazione attuale Non vi sono lavoratori minori di 18 anni. Non vi sono in essere contratti di apprendistato né contratti di inserimento.
Obiettivi 2006 Mantenere la situazione attuale.
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